Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.000.000

 

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di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al finanziamento delle Agenzie fiscali, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.